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Boom di contagi in Campania, De Luca firma la nuova ordinanza. “Ulteriori misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19” si legge nell’ordinanza numero 75, ancora in fase di pubblicazione. Un provvedimento che era nell’area a causa della curva dei contagi che, nell’ultima settimana, non è calata come si prevedeva.

Quasi 300 contagi in un giorno, e il neo-eletto presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, corre ai ripari. Con l’ordinanza numero 75, ancora in fase di pubblicazione, De Luca intende dare un’ulteriore stretta alle normative anti-contagio già previste su tutto il territorio nazionale.

Misure drastiche che serviranno a limitare in particolare le attività della “‘movida“, i bar e i ristoranti serali, e le feste private. Restrizioni alle attività fino al 7 ottobre 2020.

Ecco il testo integrale.

​Con decorrenza immediata e fino al 7 ottobre 2020, salvo ulteriori modifiche in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata:

1.1. L’esercizio e la fruizione delle attività connesse a Cinema, Teatri e Spettacoli dal vivo, Ristorazione e Bar, Wedding e Cerimonie, sono subordinati alla stretta osservanza dei protocolli;

1.2. Lo svolgimento di feste e di ricevimenti è consentito esclusivamente nel rispetto del limite massimo di n. 20 partecipanti per ciascun evento e nell’osservanza delle ulteriori misure previste dai protocolli;

1.3. A tutti gli esercizi commerciali (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati),dalle ore 22.00 è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nonché di tenere in funzione distributori automatici. Resta consentita la somministrazione al banco, nel rispetto del distanziamento obbligatorio, nonché ai tavoli, purché nel rispetto dei protocolli vigenti. Agli esercizi che non possano garantire dette misure è fatto obbligo di chiusura alle ore 22.00;

1.4. Dalle ore 22.00 alle ore 06.00 è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali, nonché nelle aree prospicienti bar ed altri locali pubblici;

1.5. Resta sospesa l’attività di sagre e fiere e, in generale, ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione non si svolga in forma statica e con postazioni fisse;

1.6. È fatto divieto di salire a bordo dei mezzi di trasporto ai passeggeri che non indossino la mascherina. Eventuali passeggeri sprovvisti di mascherina devono, in ogni caso, essere sanzionati in conformità a quanto previsto ed essere invitati a scendere immediatamente e comunque appena possibile dal mezzo, al fine di evitare ogni ulteriore rischio connesso alla permanenza a bordo in assenza di dispositivi di protezione. In caso di rifiuto, deve essere disposto il blocco del bus o del treno e richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.