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I giudici del Tar bocciano il ricorso della Co.Ital sulla gestione del centro sportivo comunale, il Pala Berlinguer di Bellizzi. Le toghe di Largo San Tommaso, lo scorso 5 maggio, hanno pronunciato la sentenza relativa a una vicenda che affonda le radici nel lontano 2011. All’epoca dei fatti, l’Ente di via Manin indì una procedura per la gestione del centro sportivo comunale. Se l’aggiudicò la Co.Ital srl nel 2012. E due anni più tardi, con i lavori già ultimati, la società comunicò la cessione del ramo d’azienda alla Co.Ital Impianti Sportivi srl, con la quale l’amministrazione stipulò il contratto.

Nel 2015 il Comune di Bellizzi contestò degli inadempimenti e la risoluzione del contratto. Ma nel frattempo l’associazione sportiva “Blue System”, che non s’è costituita in giudizio, in quanto società ausiliaria della Co.Ital comunicò il fallimento di quest’ultima con sentenza del tribunale e di non aver dunque assunto nessun impegno nei confronti della nuova CO.ITAL Impianti Sportivi srl. Il progetto definitivo dei lavori eseguiti, e di quelli da effettuare, fu consegnato sul finire del 2015 evidenziando i costi di realizzazione per un totale di 777mila euro comprendenti anche i costi derivanti dall’uso del centro da parte dell’Asd Basket Bellizzi. A marzo del 2016, con una delibera del consiglio comunale, all’epoca retto dal sindaco Mimmo Volpe, l’amministrazione contestò diversi inadempimenti: il mancato pagamento del 10% del canone di concessione, l’inosservanza dell’obbligo di assunzione di cinque unità lavorative per la gestione del centro sportivo, l’esecuzione dei lavori in difformità e senza autorizzazione e l’incongruenza tra l’importo determinato dalla stazione appaltante, il Comune in quel caso, fissato a 140mila euro circa e quello rendicontato dall’impresa, di oltre cinque volte superiore.

CO.ITAL “GRAVI INADEMPIMENTI”: IL TAR DA RAGIONE AL COMUNE DI BELLIZZI

«Gravi inadempimenti contrattuali», si legge nella sentenza firmata dal presidente Leonardo Pasanisi, e dall’estensore Raffaele Esposito, per i quali l’Ente chiese la risoluzione contrattuale e ordinò lo sgombero e la restituzione dell’impianto entro trenta giorni. La società si oppose, adducendo diverse ragioni, tra le quali il rifiuto di essere assunti da parte delle unità convocate dal precedente gestore e i danni per i lavori eseguiti ma non pagati oltre al mancato guadagno derivante dall’interruzione della gestione del palazzetto in un momento successivo alla fase d’avvio. La Co.Ital, dunque, chiese dunque l’annullamento dei provvedimenti adottati.

E il Tar Salerno, con un’ordinanza ad hoc, dispose la sospensione dell’efficacia del provvedimento di sgombero dell’impianto sportivo rinviando la decisione e fissando un’udienza pubblica. S’è dovuto attendere fino al 5 maggio 2021, prima che le toghe di Largo San Tommaso si pronunciassero. A convincere i magistrati dell’infondatezza del ricorso presentato dalla Co.Ital c’è stato il mancato pagamento di tre rate semestrali consecutive, che autorizza l’amministrazione a chiedere la risoluzione del contratto. «Il ricorrente non ha contestato tale specifico profilo» scrivono i giudici. Il ricorso è inammissibile, e adesso la Co.Ital è stata condannata al pagamento delle spese processuali nei confronti del Comune di Bellizzi, liquidate in 4mila euro, oltre alle spese generali.